Preidcano bene e razzolano male.
Niente di nuovo sotto il sole o sul fronte orientale, scegliete voi.
Si sapeva che il Senato era il tallone di Achille dell'Unione e quindi era logico che meno si discute e si vota in maniera ordinaria e meglio è. Vale qualunque mezzo od espediente regolamentare.
Intendiamoci è tutto legittimo e formalmente ineccepibile, solamente, cari sinistri, toglietevi quella patina di superiorità e qull'aria da primi della classe.
Siete come gli altri anzi peggio, perchè all'opposizione date lezione su come ci si dovrebbe comportare e quando arrivate al potere moltiplicate le poltrone e le cadreghe, nemmeno fossero pani e pesci.
Ieri il Governo, per bocca del neo ministro incaricato al dialogo istituzionale Chiti,ha preannunciato l'apposizione della questione di fiducia su due provvedimenti.
Il primo riguarda la conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, emanato dal Governo Berlusconi.
Ebbene il Governo Prodi presenta un maxi emendamento con conseguente richiesta di fiducia così composto:
1 articolo;
16 commi;
683 parole;
18 paragrafi
55 righe
3493 caratteri (senza spazi)
4154 caratteri (con gli spazi)
Esaminando più a fondo l'emendamento governativo si scopre che:
Art. 1
1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto–legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
3. All’articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5.".
4. All’articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi ".
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
6. E’ prorogato all’anno scolastico 2007–2008 il regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall’anno scolastico 2008–2009.
7. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: "e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino all’anno scolastico 2008–2009,".
8. All’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007–2008" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008–2009".
9. All’articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
10. All’articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: "diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:" il 31 dicembre 2007".
11. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all’articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n.11, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.
13. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 28 novembre 2005, n.246, le parole "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".
14.E’ prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell’articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.
15. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".
16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ad occhio e croce non mi sembrano degli atti di natura regolamentare.
Ma noi qui siamo moralmente inferiori e contro la Costituzione.
Speriamo che qualche "trombone", magari a vita, abbia il coraggio di dire qualcosa a riguardo.
Qualsiasi cosa...
mercoledì, giugno 28, 2006
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